lunedì 18 ottobre 2010

COMUNICATO UFFICIALE NR. 2 DEL 18 OTTOBRE 2010

DI SEGUITO RIPORTIAMO L'ESTRATTO DELLE NORME FEDERALI PER QUANTO RIGUARDA L'AMMISSIONE DI PERSONE NEL RECINTO DI GIOCO.

( ... ) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti della tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e in ambito regionale e provinciale, un dirigente;
d) i calciatori di riserva.
3) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale.
4) II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
5) Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

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